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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo IV - Sospensione e cessazione del rapporto d'impiego
  • Art. 86

    (Distacchi e collocamenti fuori ruolo) (52-bis)

    1. I consiglieri parlamentari possono, a domanda, essere distaccati a prestare servizio presso organi costituzionali o presso altri organismi ed amministrazioni pubblici nazionali, comunitari o internazionali che ne abbiano fatto richiesta, per un periodo complessivamente non superiore a sei anni, anche non continuativi, nel corso della carriera. Può essere autorizzata la prosecuzione o il rinnovo del distacco oltre il limite temporale di cui al primo periodo esclusivamente per esigenze di altri organi costituzionali o del Governo, per un ulteriore periodo complessivamente non superiore a cinque anni. Nei casi di cui al primo periodo, gli oneri per la corresponsione del trattamento economico spettante ai dipendenti in posizione di distacco sono ripartiti tra la Camera dei deputati e l'organismo presso il quale il distacco viene disposto nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento, fatti salvi i casi di distacco presso gli organi costituzionali o il Governo in relazione ai quali i predetti oneri sono interamente a carico della Camera. Nei casi previsti dal secondo periodo, i medesimi oneri sono interamente a carico dell'organismo presso il quale il distacco viene disposto.
    2. Il distacco è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
      • a) il consigliere parlamentare deve aver maturato un'anzianità di almeno nove anni effettivi nel livello;
      • b) il numero dei consiglieri parlamentari contestualmente in situazione di distacco non può eccedere le otto unità;
      • c) il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del quinto livello.
    3. L'Ufficio di Presidenza, accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, autorizza il distacco; l'autorizzazione può essere negata, con deliberazione motivata, in relazione a specifiche esigenze dell'Amministrazione.
    4. Alle medesime condizioni e con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 3 può essere autorizzato, in numero non superiore a sei unità, il distacco dei dipendenti di quarto livello che abbiano maturato un'anzianità di almeno nove anni effettivi nel livello. Il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del quarto livello.
    5. L'Ufficio di Presidenza, in relazione al particolare contenuto tecnico-professionale delle mansioni svolte, può altresì autorizzare il distacco, alle medesime condizioni e con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 3, ed entro il limite complessivo di sei unità, di dipendenti anche non appartenenti al quinto o al quarto livello che abbiano prestato, presso la Camera, un periodo di servizio di nove anni effettivi. Il distacco deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni o mansioni rientranti fra quelle proprie del livello di appartenenza.
    6. L'attività svolta dal dipendente distaccato non può in alcun caso, sia in costanza del distacco che successivamente, dare titolo per richieste di diverso inquadramento o per qualsiasi altra pretesa in ordine alla modificazione dello stato giuridico-economico del dipendente presso la Camera.
    7. Il dipendente in posizione di distacco è ammesso alle verifiche di professionalità, ai concorsi interni e ai normali avanzamenti e il periodo di tempo trascorso in tale posizione è computato ai fini del servizio utile.
    8. Il dipendente in posizione di distacco è collocato fuori ruolo con il medesimo decreto con cui si provvede al distacco e non occupa il posto nella qualifica di appartenenza. Nella qualifica iniziale del ruolo è lasciato scoperto un posto per ogni dipendente collocato fuori ruolo.
    Note:

    (52-bis)Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 26 giugno 2018, resa esecutiva con D.P. n. 79 del 26 giugno 2018. Con la medesima deliberazione sono state approvate le seguenti disposizioni transitorie:
    1. Le disposizioni di cui al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale, previste dalla predetta deliberazione n. 10 del 2018, si applicano a decorrere dalla XIX legislatura.

    2. In via transitoria, nel corso della XVIII legislatura si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale nel testo vigente anteriormente alla data di approvazione della citata deliberazione. Può altresì essere autorizzata la prosecuzione o il rinnovo del distacco di dipendenti oltre il limite temporale di otto anni di cui alle predette disposizioni, per un ulteriore periodo complessivamente non superiore a cinque anni, esclusivamente per esigenze di altri organi costituzionali o del Governo; in tali casi, gli oneri per la corresponsione del trattamento economico sono ripartiti tra la Camera dei deputati e l'Organo presso il quale il distacco viene disposto nella misura, rispettivamente, del 75 per cento e del 25 per cento.
    3. Ai distacchi autorizzati prima dell'avvio della XVIII legislatura si applicano le disposiizioni vigenti anteriormente alla data di approvazione della suindicata deliberazione.