(Distacchi e collocamenti fuori ruolo) (52-bis)
(52-bis)Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 26 giugno 2018, resa esecutiva con D.P. n. 79 del 26 giugno 2018. Con la medesima deliberazione sono state approvate le seguenti disposizioni transitorie:
1. Le disposizioni di cui al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale, previste dalla predetta deliberazione n. 10 del 2018, si applicano a decorrere dalla XIX legislatura.
2. In via transitoria, nel corso della XVIII legislatura si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale nel testo vigente anteriormente alla data di approvazione della citata deliberazione. Può altresì essere autorizzata la prosecuzione o il rinnovo del distacco di dipendenti oltre il limite temporale di otto anni di cui alle predette disposizioni, per un ulteriore periodo complessivamente non superiore a cinque anni, esclusivamente per esigenze di altri organi costituzionali o del Governo; in tali casi, gli oneri per la corresponsione del trattamento economico sono ripartiti tra la Camera dei deputati e l'Organo presso il quale il distacco viene disposto nella misura, rispettivamente, del 75 per cento e del 25 per cento.
3. Ai distacchi autorizzati prima dell'avvio della XVIII legislatura si applicano le disposiizioni vigenti anteriormente alla data di approvazione della suindicata deliberazione.